Tra i vari emendamenti presentati ieri nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici, Comunicazioni alcuni hanno il potenziale, se approvati, di introdurre importanti modifiche nel regime contrattuale che lega gli operatori telefonici alla propria clientela. Si tratta di tre emendamenti nello specifico, i primi due focalizzati sulle modifiche unilaterali dei contratti, il secondo sugli obblighi di trasparenza con specifico riferimento al prezzo finale.
Il nucleo comune ai due emendamenti riguarda i limiti alla possibilità che l'operatore modifichi le condizioni contrattuali in qualsiasi momento, anche poco dopo la stipula - come avviene attualmente. Il primo dei due emendamenti propone di modificare il Codice delle Comunicazioni elettroniche aggiungendo un articolo (8-bis) che impedirebbe agli operatori di effettuare le modifiche entro i 6 mesi dalla stipula del contratto:
Le imprese hanno la facoltà di effettuare modifiche contrattuali trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto da parte del contraente. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni.
Viene preliminarmente ribadita la necessità che il preavviso della modifica sia dato almeno 30 giorni prima con tutte le informazioni necessarie per l'eventuale recesso - norma già in vigore oggi.
Il secondo emendamento relativo ad una modifica del Codice delle Comunicazioni, si traduce in una versione ancor più estrema del precedente. Le modifiche non sarebbero mai possibili per tutta la durata del contratto. In sostanza, l'operatore sarebbe costretto ad attendere la scadenza del contratto in vigore per proporre al cliente un regime differente.
È vietata qualsiasi modifica unilaterale da parte di imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica. Eventuali modifiche unilaterali sono da intendersi nulle e non comportano variazioni del contratto in essere. I prezzi e le tariffe indicati nel contratto possono essere modificati unicamente mediante la stipula di un nuovo contratto sopraggiunto il termine della durata del contratto vigente.
Lo stesso emendamento prevede la possibilità per gli operatori che forniscono reti o servizi internet o di comunicazione elettronica di apporre un termine ai contratti in essere. Una norma che tiene conto del fatto che molti contratti non riportano espressamente una scadenza.
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