Rilevanza della cessione di criptovalute ai fini Iva tra interpretazioni delle Entrate e giurisprudenza della Corte Ue. Ad aver riportato l’argomento al centro dell’attenzione è stata la risposta dell’amministrazione finanziaria all’interpello 956-39/2018.
Ma oltre ai chiarimenti riguardo la tassazione ai fini delle dirette delle operazioni di cambio relative ai bitcoin, non si fa alcun cenno al loro trattamento Iva.
Al riguardo, è bene ricordare che i bitcon sono considerati una valuta, seppure virtuale, e come tali sono disciplinati con le regole Iva sul tema.
Il fatto che si tratti di rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non comporta di per sé delle peculiarità quanto alla rilevanza dell’operazione di cambio ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, interessata dall’esenzione di cui all’articolo 10, comma, 1, n. 3, Dpr 633/1972.
Tuttavia, anche sotto questo profilo, il corretto inquadramento della fattispecie non è stato così agevole, considerato che a oggi ancora manca una disciplina fiscale puntuale del fenomeno, tanto è vero che sul piano europeo l’unico punto di riferimento è di natura giurisprudenziale, ovvero la sentenza C-264/14.
Premesso che, ai fini Iva, il mero trasferimento di denaro o scambio di valute non connesso a una cessione di beni o prestazione di servizi non configura un’operazione rilevante, l’operazione di cambio bitcoin con valuta legale non è stata sempre e univocamente considerata come prestazione di servizio a titolo oneroso esente in quanto operazione in valuta (legale).
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