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lunedì 6 luglio 2009

Danno morale per quattro mesi senza telefono in una zona isolata

Anche se non può addossarsi all'azienda telefonica il fatto dell’asportazione dei fili che consentivano il funzionamento della linea telefonica, è anche chiaro che l'azienda ha il dovere di verificare le cause dell'interruzione del servizio e di predisporne con urgenza la riattivazione.
L'obbligo dell'azienda tenuta contrattualmente alla erogazione del servizio telefonico, è infatti quello di usare la diligenza del buon padre di famiglia nella cura per la riattivazione del servizio, ma la convenuta nella presente causa non ha provato di aver adempiuto con diligenza al ripristino, e nemmeno ha eccepito di aver fatto tutto il possibile per la riattivazione del servizio.
La domanda di risarcimento (nella specie, del danno morale-esistenziale, meglio qualificato come danno biologico) è fondata: non c'è dubbio che una interruzione così prolungata (nella specie di circa quattro mesi) del servizio telefonico per chi abita in una zona isolata, è fonte di ansia e determina un senso di insicurezza che incide sullo svolgimento quotidiano della esistenza e sulla stessa vita di relazione dell'utente, che per lungo tempo non ha potuto tenere i rapporti sociali che l'uso del telefono consente e che debbono ritenersi come facenti parte della normalità.