Per il tribunale di S. Maria Capua Vetere addebitare "costi di cessazione del servizio" forfettizzati significa, di fatto, far pagare il recesso dal contratto, in contrasto con la legge
La vicenda
Nella vicenda, la Wind proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Caserta che aveva accolto la domanda di un utente tesa ad ottenere l'emissione di una nota di credito dell'importo di € 65,00, addebitato a fronte della disattivazione della propria utenza telefonica.
Per la compagnia telefonica, la sentenza era erronea, giacchè l'importo di 65 euro preteso dall'utente non costituiva un costo del recesso dal contratto, bensì il costo sostenuto dalla compagnia telefonica per procedere alla disattivazione della linea, da corrispondere a Telecom, unico proprietario delle reti telefoniche. Tale costo, inoltre, asseriva la Wind, era stato anche approvato da AGCOM e pubblicizzato nella fatturazione successiva alla relativa previsione, con possibilità per l'utente di recedere.
Telefonia: no ai costi di cessazione servizio a forfait
Per il tribunale invece l'appello va rigettato. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, scrive il giudice Caputo, all'utente non può essere addebitato ex legge n. 40/2007, alcun costo per attività di cessazione del servizio.
Tale disciplina, all'art. 1, comma 3, prevede che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificati da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".
Far pagare i costi di disattivazione significherebbe far pagare il recesso
Si tratta di una prospettazione non condivisibile.
A ragionare diversamente, ammettendo la previsione di costi forfettizzati, "si arriverebbe – invece - al risultato paradossale di continuare a prevedere l'applicazione di un corrispettivo standardizzato per il recesso dal contratto, semplicemente chiamandolo con un nome diverso, in netto contrasto con la lettera e con la ratio della disciplina n. 40/07".
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