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martedì 18 agosto 2009

Odissea «number portability»: ecco la testimonianza


Già, tutti lo promettono: mantieni il tuo numero ma cambia operatore, risparmi.
Una frase che implicitamente fa intendere: "stai tranquillo, è tutto semplice e indolore, e spendi anche meno". Certo, semplice lo è: per usufruire della "mobile number portability" (cioè portabilità verso un altro gestore del numero telefonico fisso o cellulare) basta recarsi dal nuovo operatore e comunicare la propria scelta.
A questo punto, vi sarà chiesto il piano tariffario che preferite e qualche altra opzione. Non rimane che aspettare, vi dicono.
E invece no. La portability è tutt'altro che indolore.
Ve lo possiamo garantire.


Dal nuovo sito dell' agcom
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Portabilità del numero di rete fissa
La portabilità del numero consente agli utenti che ne facciano richiesta, di conservare il proprio numero telefonico, fisso o mobile, pur cambiando il gestore fornitore del servizio. - Lo sviluppo di una effettiva concorrenza tra gli operatori che forniscono servizi di rete passa anche attraverso l’implementazione di questo servizio.

I principali provvedimenti dell’Autorità in materia di portabilità del numero rete fissa (numeri geografici e non geografici,esclusa la numerazione mobile) sono i seguenti:
Delibera n. 1/02/CIR - Prosecuzione delle attivita’ dell’unita’ per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita’ del numero e carrier preselection
Delibera n. 7/00/CIR - Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione
Delibera n. 5/00/CIR - Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection
Delibera n. 4/CIR/99 - Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)

Portabilità del numero mobile
La prestazione di portabilità del numero mobile (mobile number portability - MNP) consente all’utenza di servizi mobili e personali di mantenere il proprio numero, richiedendo che il servizio sia svolto da un differente operatore mobile, anche nel caso vi sia una variazione tra la tecnologia utilizzata dall’operatore di origine (GSM o UMTS) e quella utilizzata dal nuovo operatore (GSM o UMTS).
I provvedimenti con i quali è stata introdotta la portabilità del numero mobile in Italia sono la delibera n. 12/01/CIR e la delibera n. 19/01/CIR. In particolare, nella seconda delibera vengono stabiliti i diritti e i doveri degli operatori e degli utenti oltre che le caratteristiche della prestazione. La delibera 26/08/CIR, che definisce il piano nazionale di numerazione, ha riservato un arco di numerazione per consentire la messa a disposizione di servizi di trasparenza tariffaria basati sull’anteposizione del codice “456” al numero che si intende chiamare, al fine di conoscerne la rete mobile di appartenenza.La delibera n. 78/08/CIR ha introdotto nuove norme per la portabilità del numero, la cui entrata in vigore sarà attuata progressivamente entro il 22 giugno 2009.
Procedura trattamento dei dati e tempi per la portabilità del numero mobileLa procedura di portabilità del numero mobile prevede che il cliente si rivolga al nuovo operatore (detto operatore ricevente) per richiedere la prestazione. L’operatore ricevente raccoglierà i dati del cliente e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione. E’ cura dell’operatore ricevente comunicare l’acquisizione e la data di cut-over relativa al numero oggetto di portabilità agli altri operatori mobili e, in particolare, al vecchio operatore (detto operatore cedente).Per quanto concerne i dati forniti dall’operatore ricevente all’operatore cedente, quest’ultimo è tenuto a trattarli con la massima riservatezza e a utilizzarli esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione.Riguardo ai tempi necessari per ottenere la prestazione, sono definiti
Periodo di attivazione: il periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l’attivazione della prestazione.
Periodo di realizzazione: il periodo che inizia con l’invio da parte dell’operatore Recipient della richiesta di portabilità e termina con l’attivazione della prestazione.
Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, l’Autorità ha stabilito la durata massima del periodo di realizzazione della prestazione di MNP. Secondo le regole vigenti tale durata non supera i cinque giorni lavorativi, ma con la nuova delibera n. 78/08/CIR questo periodo è ridotto a tre giorni lavorativi.
Le nuove norme hanno anche come obiettivo quello di limitare il numero di casi in cui la richiesta di portabilità viene scartata o rifiutata, senza ragioni di natura sostanziale, dall’operatore cedente.
Per evitare ritardi dovuti a limitate capacità di evasione degli ordinativi da parte degli operatori, l’Autorità ha sancito che gli operatori mobili, in quanto operatori cedenti, adeguano le capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP per soddisfare le richieste di mercato, riservandosi di effettuare verifiche riguardo la congruità della capacità di evasione messa a disposizione alla luce dell’evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.
L’Autorità è intervenuta sul tema con le delibere n.17/06/CIR e n. 126/07/CIR.
Con la delibera n. 78/08/CIR è stato introdotto un criterio di adeguamento automatico della capacità di evasione e, altresì, è stato consentito agli operatori di aumentare tale capacità anche in maniera temporanea per soddisfare picchi di richieste che spesso si verificano in specifici periodi dell’anno.Un numero mobile può essere "portato" più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete dell’operatore che gestisce l’arco di numerazione a cui appartiene il numero.